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Studio Borgo Consulenza del lavoro

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TFR3 Adesione automatica alla previdenza complementare : nuova disciplina da 1 luglio 2026
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’art. 8, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sostituendo il precedente meccanismo dell’adesione tacita con un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Il nuovo meccanismo coinvolge i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026 e al primo impiego (compresi gli intermittenti ed esclusi i lavoratori domestici), nonché i lavoratori dipendenti del settore privato con esperienza lavorativa - assunti dopo il 30 giugno 2026 e che contestualmente risultino già iscritti a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR.
Tali lavoratori sono tenuti a comunicare al proprio datore - entro 60 giorni dalla data di assunzione mediante la consegna dell'apposito modulo TFR3 compilato e firmato - la propria volontà di:
— confermare l'adesione automatica alla destinazione del TFR al Fondo di Previdenza Complementare, con obbligo di versamento di un contributo allo stesso sia da parte del datore che del lavoratore con un reddito superiore a 2,5 volte l'assegno sociale;
— destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare (adesione esplicita), con effetto retroattivo alla data di assunzione;
— rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR in azienda come disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile (o a Fondo Tesoreria INPS in base ai requisiti aziendali previsti dalla L. 296/2006 modificata dalla L. 199/2025).
L’adesione automatica non produce effetti qualora il rapporto di lavoro cessi prima dei 60 giorni.
In assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85, vale a dire il Fondo Cometa.
I lavoratori con anzianità di servizio assunti dopo il 30/6/2026 e già iscritti ad una forma di previdenza complementare hanno interesse a comunicare tempestivamente al datore se destinare il proprio TFR al fondo di categoria mediante l'adesione automatica, oppure versarvi il solo contributo oppure non aderire mantenendo il proprio Fondo previdenziale originario. In assenza di indicazione entro il termine dei 60 giorni, infatti, si attiva di legge il meccanismo di adesione automatica previsto dalla normativa sopracitata.
Legge di bilancio 2026 n. 199 del 30.12.2025
Si riportano in breve le principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
1. Incentivi alle imprese per l'assunzione/trasformazione nel 2026 di lavoratori a tempo indeterminato (Bonus Giovani 2026, Incentivo Donne Svantaggiate, Incentivo Area ZES), consistenti in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.
2. Esonero contributivo per 12-18-24 mesi max 8mila euro annui per l'assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli, a tempo indeterminato o determinato, esclusi apprendistato e lavoro domestico.
3. Slittamento al 2027 del risparmio contributivo previsto dalla Legge 207/2024 art. comma 219 per le lavoratrici dipendenti o autonome con almeno due figli e un reddito INPS non superiore a 40mila euro annue, per il quale si deve attendere apposito Decreto Ministeriale;
4. Per il 2026 viene invece previsto il Bonus Mamme 2026 di 60 euro mensili per le lavoratrici dipendenti, autonome o professioniste con due o più figli il cui reddito sia inferiore a 40mila euro annue e NON derivi totalmente da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato stabile. Il bonus viene riconosciuto dall'INPS a fronte di apposita richiesta delle interessate ed erogato a dicembre 2026 in un'unica soluzione.
5. Estensione della platea di aziende obbligate al versamento INPS degli accantonamenti TFR: integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, a partire dal 2026 rientrano nell'obbligo di versamento TFR a “Fondo di Tesoreria” anche i datori che raggiungano o superino la soglia di 50 dipendenti con riguardo alla media della forza lavoro nell'anno solare precedente. La disposizione non opera per il biennio 2026-2027 in capo alle azienda con media annuale inferiore a 60 dipendenti, dal 2028 non opera per le aziende con media inferiore a 50 dipendenti e dal 2032 la soglia si abbassa ulteriormente sotto i 40 dipendenti.
6. Modifica della disciplina di conferimento TFR dipendenti a Previdenza Complementare e riduzione dei tempi decisionali a 60 giorni dall'assunzione.
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